TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 67.
(Clausola di salvaguardia).

Art. 67.
(Clausola di salvaguardia).

      1. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui agli articoli 47 e 66, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

      Identico.

          a) relativamente all'articolo 47, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi


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comprese quelle determinate ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 2 del predetto articolo 47;

          b) relativamente all'articolo 66, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 15 dell'articolo 66.